1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:
a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed eventualmente in convenzione con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori ed i relatori;
c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.
2. L'Ufficio è diretto da un giudice tributario di cui alla lettera a) del comma