Art. 21.

      1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:

          a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

          b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed eventualmente in convenzione con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

          c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

      2. L'Ufficio è diretto da un giudice tributario di cui alla lettera a) del comma

 

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1 dell'articolo 3 con funzioni di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di tribunale tributario. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a cinque unità, giudici tributari.
      3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'Ufficio provvede il Consiglio di presidenza, previo interpello e determinazione dei criteri di scelta.
      4. I giudici tributari addetti all'Ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata corrisposta nello stesso periodo al magistrato di pari qualifica dell'organo giurisdizionale di appartenenza».